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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia   Data : 29/03/2017
Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia
Con il provvedimento n. 59279 di ieri, 28.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, utilizzato per le istanze di rimborso o compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale. Rimane invariato, invece, il modello approvato nel marzo 2016.
In primo luogo, le nuove istruzioni adeguano l'importo dei rimborsi erogabili senza obbligo di specifiche formalità (apposizione del visto di conformità, sottoscrizione alternativa o rilascio della garanzia patrimoniale), elevato da 15.000 a 30.000 euro per periodo d'imposta dall'art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016.
In secondo luogo, vengono recepite le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia, introdotte a favore dei soggetti che:
- hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, nell'ambito delle disposizioni sui regimi telematici opzionali.
Si ricorda che, per le istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2017, il modello deve essere presentato entro il 2.5.2017, in quanto primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 30.4.2017.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017 n. 59279 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Rimborsi IVA trimestrali “aggiornati” a 30.000 euro" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego