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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia   Data : 29/03/2017
Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia
Con il provvedimento n. 59279 di ieri, 28.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, utilizzato per le istanze di rimborso o compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale. Rimane invariato, invece, il modello approvato nel marzo 2016.
In primo luogo, le nuove istruzioni adeguano l'importo dei rimborsi erogabili senza obbligo di specifiche formalità (apposizione del visto di conformità, sottoscrizione alternativa o rilascio della garanzia patrimoniale), elevato da 15.000 a 30.000 euro per periodo d'imposta dall'art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016.
In secondo luogo, vengono recepite le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia, introdotte a favore dei soggetti che:
- hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, nell'ambito delle disposizioni sui regimi telematici opzionali.
Si ricorda che, per le istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2017, il modello deve essere presentato entro il 2.5.2017, in quanto primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 30.4.2017.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017 n. 59279 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Rimborsi IVA trimestrali “aggiornati” a 30.000 euro" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego