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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

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Titolo: Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia   Data : 29/03/2017
Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia
Con il provvedimento n. 59279 di ieri, 28.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, utilizzato per le istanze di rimborso o compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale. Rimane invariato, invece, il modello approvato nel marzo 2016.
In primo luogo, le nuove istruzioni adeguano l'importo dei rimborsi erogabili senza obbligo di specifiche formalità (apposizione del visto di conformità, sottoscrizione alternativa o rilascio della garanzia patrimoniale), elevato da 15.000 a 30.000 euro per periodo d'imposta dall'art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016.
In secondo luogo, vengono recepite le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia, introdotte a favore dei soggetti che:
- hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, nell'ambito delle disposizioni sui regimi telematici opzionali.
Si ricorda che, per le istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2017, il modello deve essere presentato entro il 2.5.2017, in quanto primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 30.4.2017.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017 n. 59279 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Rimborsi IVA trimestrali “aggiornati” a 30.000 euro" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego