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22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
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Titolo: Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi   Data : 30/03/2017
Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi
Entro il 31.3.2017 i commercianti al minuto ex art. 22 del DPR 633/72 possono esercitare l'opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, con conseguente esonero dagli obblighi:
- di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- di registrazione degli stessi nell'apposito registro.
Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, laddove richiesta dal cessionario o committente.
In luogo dell'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, i commercianti al minuto che esercitano l'opzione sono tenuti a rilasciare il c.d. "documento commerciale" definito dal DM 7.12.2016, anche per documentare il costo ai fini delle imposte dirette.
L'esercizio dell'opzione è vincolante per 5 anni (nella specie, per il 2017 e i 4 anni successivi) e dev'essere accompagnato dall'adozione e dall'utilizzo di appositi Registratori Telematici, mediante i quali trasmettere giornalmente in via telematica i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
Per godere delle ulteriori agevolazioni previste dall'art. 3 del DLgs. 127/2015 (esonero dallo "spesometro", riduzione dei termini di accertamento, rimborsi IVA prioritari, ecc.), dovrà anche essere esercitata, congiuntamente, l'opzione per il regime telematico di trasmissione dei dati delle fatture (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).
Fonte: DLgs. 5.8.2015 n. 127 – Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2017 - "Opzione per l’invio telematico dei corrispettivi in scadenza" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego