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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme   Data : 31/03/2017
Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 dispone che la quota percentuale del credito d'imposta spettante alle persone fisiche in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (art. 1 co. 982 della L. 208/2015), è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20.3.2017.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, la ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 ha istituito il codice tributo "6874".
In alternativa, le persone fisiche possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 - -Ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2017 - "Bonus videosorveglianza pari al 100% dell’importo richiesto" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego