| La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio
In presenza di domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, unitamente al deposito, in giudizio, di un atto di rinuncia al ricorso, occorre dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Relativamente alle spese, Cass. 31.3.2017 n. 8377 ha ritenuto di effettuare un giudizio virtuale sull'esito della controversia, condannando, di conseguenza, il contribuente alle spese del giudizio di Cassazione.
Rammentiamo che, in sostanza, i giudici hanno esteso il principio, ormai consolidato, operante in ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da annullamento d'ufficio dell'atto in corso di causa.
Fonte: Cass. 31.3.2017 n. 8377 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Rottamazione dei ruoli in Cassazione con condanna alle spese" - Cissello |