Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio   Data : 04/04/2017
La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio
In presenza di domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, unitamente al deposito, in giudizio, di un atto di rinuncia al ricorso, occorre dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Relativamente alle spese, Cass. 31.3.2017 n. 8377 ha ritenuto di effettuare un giudizio virtuale sull'esito della controversia, condannando, di conseguenza, il contribuente alle spese del giudizio di Cassazione.
Rammentiamo che, in sostanza, i giudici hanno esteso il principio, ormai consolidato, operante in ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da annullamento d'ufficio dell'atto in corso di causa.
Fonte: Cass. 31.3.2017 n. 8377 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Rottamazione dei ruoli in Cassazione con condanna alle spese" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego