Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
23/03/2016 San Marino entra nel Modello di comunicazione polivalente S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio   Data : 04/04/2017
La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio
In presenza di domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, unitamente al deposito, in giudizio, di un atto di rinuncia al ricorso, occorre dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Relativamente alle spese, Cass. 31.3.2017 n. 8377 ha ritenuto di effettuare un giudizio virtuale sull'esito della controversia, condannando, di conseguenza, il contribuente alle spese del giudizio di Cassazione.
Rammentiamo che, in sostanza, i giudici hanno esteso il principio, ormai consolidato, operante in ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da annullamento d'ufficio dell'atto in corso di causa.
Fonte: Cass. 31.3.2017 n. 8377 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Rottamazione dei ruoli in Cassazione con condanna alle spese" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego