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22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
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02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio   Data : 04/04/2017
La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio
In presenza di domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, unitamente al deposito, in giudizio, di un atto di rinuncia al ricorso, occorre dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Relativamente alle spese, Cass. 31.3.2017 n. 8377 ha ritenuto di effettuare un giudizio virtuale sull'esito della controversia, condannando, di conseguenza, il contribuente alle spese del giudizio di Cassazione.
Rammentiamo che, in sostanza, i giudici hanno esteso il principio, ormai consolidato, operante in ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da annullamento d'ufficio dell'atto in corso di causa.
Fonte: Cass. 31.3.2017 n. 8377 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Rottamazione dei ruoli in Cassazione con condanna alle spese" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego