| Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS
Con la sentenza 31.3.2017 n. 8474, la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità della doppia e contestuale iscrizione alla Gestione separata ex L. 335/95 e alla Gestione Commercianti per i soci di una srl che svolgono attività lavorativa in azienda e, al contempo, ne sono anche amministratori.
Nell'accogliere il ricorso dell'INPS, i giudici di legittimità giudicano non corretta la tesi espressa nell'impugnata sentenza della Corte d'appello, fondata sulla premessa dell'inconciliabile coesistenza tra iscrizione alla Gestione separata e iscrizione alla Gestione commercianti, ricavata da un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 208 della L. 662/96.
Invece, ai sensi dell'interpretazione autentica ex art. 12 co. 11 del DL 78/2010, la predetta norma va interpretata nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi da tale previsione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata.
Fonte: Cass. Sez. Lavoro 31.3.2017 n. 8474 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Duplice iscrizione previdenziale per il socio amministratore di srl" - Mamone |