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09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
10/11/2015 Chiarimenti dal Min. Lavoro sulla CIGS S.M.Perego
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10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
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Titolo: Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS   Data : 04/04/2017
Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS
Con la sentenza 31.3.2017 n. 8474, la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità della doppia e contestuale iscrizione alla Gestione separata ex L. 335/95 e alla Gestione Commercianti per i soci di una srl che svolgono attività lavorativa in azienda e, al contempo, ne sono anche amministratori.
Nell'accogliere il ricorso dell'INPS, i giudici di legittimità giudicano non corretta la tesi espressa nell'impugnata sentenza della Corte d'appello, fondata sulla premessa dell'inconciliabile coesistenza tra iscrizione alla Gestione separata e iscrizione alla Gestione commercianti, ricavata da un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 208 della L. 662/96.
Invece, ai sensi dell'interpretazione autentica ex art. 12 co. 11 del DL 78/2010, la predetta norma va interpretata nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi da tale previsione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata.
Fonte: Cass. Sez. Lavoro 31.3.2017 n. 8474 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Duplice iscrizione previdenziale per il socio amministratore di srl" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego