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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens   Data : 04/04/2017
INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens
Con il messaggio 31.3.2017 n. 1444, l'INPS è intervenuto con riferimento alle modalità che le aziende devono seguire per effettuare la registrazione delle proprie unità produttive.
In particolare, nel messaggio in esame, si precisa che le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'INPS.
Inoltre, l'Istituto previdenziale specifica che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che attribuisce in modo automatizzato il codice zero a tale sede, mentre, a partire dalla seconda sede di lavoro, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.
Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso UniEmens, a partire da quello di competenza di marzo 2017, all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.
Fonte: Messaggio INPS 31.3.2017 n. 1444 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego