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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens   Data : 04/04/2017
INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens
Con il messaggio 31.3.2017 n. 1444, l'INPS è intervenuto con riferimento alle modalità che le aziende devono seguire per effettuare la registrazione delle proprie unità produttive.
In particolare, nel messaggio in esame, si precisa che le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'INPS.
Inoltre, l'Istituto previdenziale specifica che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che attribuisce in modo automatizzato il codice zero a tale sede, mentre, a partire dalla seconda sede di lavoro, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.
Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso UniEmens, a partire da quello di competenza di marzo 2017, all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.
Fonte: Messaggio INPS 31.3.2017 n. 1444 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego