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19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens   Data : 04/04/2017
INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens
Con il messaggio 31.3.2017 n. 1444, l'INPS è intervenuto con riferimento alle modalità che le aziende devono seguire per effettuare la registrazione delle proprie unità produttive.
In particolare, nel messaggio in esame, si precisa che le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'INPS.
Inoltre, l'Istituto previdenziale specifica che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che attribuisce in modo automatizzato il codice zero a tale sede, mentre, a partire dalla seconda sede di lavoro, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.
Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso UniEmens, a partire da quello di competenza di marzo 2017, all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.
Fonte: Messaggio INPS 31.3.2017 n. 1444 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego