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Data Titolo Sezione Autore
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
19/10/2015 Dal 2016 modificato il regime forfettario per i lavoratori autonomi S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego

Records 781 to 790 of 2397
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Titolo: INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens   Data : 04/04/2017
INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens
Con il messaggio 31.3.2017 n. 1444, l'INPS è intervenuto con riferimento alle modalità che le aziende devono seguire per effettuare la registrazione delle proprie unità produttive.
In particolare, nel messaggio in esame, si precisa che le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'INPS.
Inoltre, l'Istituto previdenziale specifica che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che attribuisce in modo automatizzato il codice zero a tale sede, mentre, a partire dalla seconda sede di lavoro, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.
Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso UniEmens, a partire da quello di competenza di marzo 2017, all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.
Fonte: Messaggio INPS 31.3.2017 n. 1444 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego