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29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF   Data : 05/04/2017
Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF oltre ai crediti d'imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. "badanti". Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di "non autosufficienza", ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Pronto il vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego