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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’č tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF   Data : 05/04/2017
Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF oltre ai crediti d'imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. "badanti". Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di "non autosufficienza", ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Pronto il vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego