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04/08/2014 730 a credito -L'Agenzia delle Entrate richiede l'IBAN news Stefano M. Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego
11/12/2014 Abolito l'obbligo di indicare in dichiarazione l'IMU dovuta news S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF   Data : 05/04/2017
Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF oltre ai crediti d'imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. "badanti". Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di "non autosufficienza", ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Pronto il vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego