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29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego

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Titolo: Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF   Data : 05/04/2017
Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF
In una corposa circolare-guida, del 4.4.2017 n. 7, dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta nazionale dei Caf di prossima pubblicazione sono contenute le indicazioni relative gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF oltre ai crediti d'imposta.
Tra le altre cose, nel documento è chiarito che la detrazione IRPEF del 19% (senza limiti di importo) riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie dall'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Con riferimento alle spese mediche generiche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, invece, è precisato che vi rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF gli oneri contributivi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. "badanti". Nel documento in commento viene precisato che essi possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione. La deducibilità in esame non è vincolata a limiti reddituali né alla situazione di "non autosufficienza", ma è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Pronto il vademecum con tutti gli oneri deducibili e detraibili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego