| Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circ. 4/2017, afferma in più punti l'irrilevanza, ai soli effetti dei super e iper-ammortamenti, dei diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è espressamente derogato con riferimento alla determinazione:
- del momento di effettuazione dell'investimento, per il quale rilevano i criteri di competenza fiscale di cui all'art. 109 del TUIR;
- del costo dei beni agevolabili, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- della maggiorazione, la quale non risulta legata alle valutazioni di bilancio ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Per super e iper-ammortamenti deroga totale alla derivazione rafforzata" - Alberti - Spagnol |