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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%   Data : 05/04/2017
Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%
Con il provv. 4.4.2017 n. 66826, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2017, tali interessi saranno ridotti dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale.
Si rammenta che detti interessi spettano quando il contribuente non paga gli importi intimati tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo nei termini di legge.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826 - Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Interessi di mora scesi al tasso del 3,5% annuo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego