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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego

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Titolo: Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%   Data : 05/04/2017
Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%
Con il provv. 4.4.2017 n. 66826, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2017, tali interessi saranno ridotti dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale.
Si rammenta che detti interessi spettano quando il contribuente non paga gli importi intimati tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo nei termini di legge.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826 - Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Interessi di mora scesi al tasso del 3,5% annuo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego