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08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
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09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
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10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%   Data : 05/04/2017
Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50%
Con il provv. 4.4.2017 n. 66826, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2017, tali interessi saranno ridotti dal 4,13% al 3,50% in ragione annuale.
Si rammenta che detti interessi spettano quando il contribuente non paga gli importi intimati tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo nei termini di legge.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826 - Quotidiano del Commercialista del 5.4.2017 - "Interessi di mora scesi al tasso del 3,5% annuo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego