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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
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26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016   Data : 06/04/2017
Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 ha stabilito che, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2017, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell'anno 2016.
L'art. 5 co. 2 del DM 13.5.2016 n. 94 dispone che le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo.
Considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provv. 4.7.2016 n. 105181 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, il provv. n. 67384/2017 in commento ha previsto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi.
Esclusivamente per i dati relativi al 2016, la comunicazione in parola si considera tempestiva se effettuata entro il 30.4.2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche fino al 30 aprile" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego