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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
31/01/2018 INPS Aggiornato l’importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 per le COLF S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016   Data : 06/04/2017
Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 ha stabilito che, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2017, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell'anno 2016.
L'art. 5 co. 2 del DM 13.5.2016 n. 94 dispone che le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo.
Considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provv. 4.7.2016 n. 105181 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, il provv. n. 67384/2017 in commento ha previsto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi.
Esclusivamente per i dati relativi al 2016, la comunicazione in parola si considera tempestiva se effettuata entro il 30.4.2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche fino al 30 aprile" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego