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09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016   Data : 06/04/2017
Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 ha stabilito che, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2017, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell'anno 2016.
L'art. 5 co. 2 del DM 13.5.2016 n. 94 dispone che le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo.
Considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provv. 4.7.2016 n. 105181 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, il provv. n. 67384/2017 in commento ha previsto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi.
Esclusivamente per i dati relativi al 2016, la comunicazione in parola si considera tempestiva se effettuata entro il 30.4.2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche fino al 30 aprile" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego