Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

Records 71 to 80 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016   Data : 06/04/2017
Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 ha stabilito che, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2017, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell'anno 2016.
L'art. 5 co. 2 del DM 13.5.2016 n. 94 dispone che le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo.
Considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provv. 4.7.2016 n. 105181 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, il provv. n. 67384/2017 in commento ha previsto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi.
Esclusivamente per i dati relativi al 2016, la comunicazione in parola si considera tempestiva se effettuata entro il 30.4.2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Conferma dei dati del canone RAI dalle imprese elettriche fino al 30 aprile" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego