Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi   Data : 06/04/2017
Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi
Con la risoluzione n. 44 di ieri, 5.4.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Tale obbligo, infatti, non riguarda i distributori automatici che erogano beni e servizi per i quali l’IVA è già stata assolta in una fase precedente, come accade nell’ambito del regime c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Pertanto, restano escluse le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche per le quali l’imposta è assolta, "a monte", dall’unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma.
Sono escluse, altresì, le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, in quanto hanno ad oggetto beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le quali i rivenditori non percepiscono un vero e proprio “corrispettivo”, bensì un aggio.
Si chiarisce, infine, che nel caso di distributori c.d. “misti”, l’obbligo di invio telematico riguarda soltanto i beni e servizi inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 44 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Distributori automatici di tabacchi e ricariche senza obbligo d’invio telematico" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego