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11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

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Titolo: Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi   Data : 06/04/2017
Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi
Con la risoluzione n. 44 di ieri, 5.4.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Tale obbligo, infatti, non riguarda i distributori automatici che erogano beni e servizi per i quali l’IVA è già stata assolta in una fase precedente, come accade nell’ambito del regime c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Pertanto, restano escluse le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche per le quali l’imposta è assolta, "a monte", dall’unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma.
Sono escluse, altresì, le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, in quanto hanno ad oggetto beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le quali i rivenditori non percepiscono un vero e proprio “corrispettivo”, bensì un aggio.
Si chiarisce, infine, che nel caso di distributori c.d. “misti”, l’obbligo di invio telematico riguarda soltanto i beni e servizi inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 44 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Distributori automatici di tabacchi e ricariche senza obbligo d’invio telematico" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego