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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
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23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

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Titolo: Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi   Data : 06/04/2017
Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi
Con la risoluzione n. 44 di ieri, 5.4.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Tale obbligo, infatti, non riguarda i distributori automatici che erogano beni e servizi per i quali l’IVA è già stata assolta in una fase precedente, come accade nell’ambito del regime c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Pertanto, restano escluse le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche per le quali l’imposta è assolta, "a monte", dall’unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma.
Sono escluse, altresì, le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, in quanto hanno ad oggetto beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le quali i rivenditori non percepiscono un vero e proprio “corrispettivo”, bensì un aggio.
Si chiarisce, infine, che nel caso di distributori c.d. “misti”, l’obbligo di invio telematico riguarda soltanto i beni e servizi inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 44 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Distributori automatici di tabacchi e ricariche senza obbligo d’invio telematico" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego