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04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

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Titolo: Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi   Data : 06/04/2017
Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi
Con la risoluzione n. 44 di ieri, 5.4.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Tale obbligo, infatti, non riguarda i distributori automatici che erogano beni e servizi per i quali l’IVA è già stata assolta in una fase precedente, come accade nell’ambito del regime c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Pertanto, restano escluse le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche per le quali l’imposta è assolta, "a monte", dall’unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma.
Sono escluse, altresì, le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, in quanto hanno ad oggetto beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le quali i rivenditori non percepiscono un vero e proprio “corrispettivo”, bensì un aggio.
Si chiarisce, infine, che nel caso di distributori c.d. “misti”, l’obbligo di invio telematico riguarda soltanto i beni e servizi inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 44 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Distributori automatici di tabacchi e ricariche senza obbligo d’invio telematico" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego