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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche   Data : 06/04/2017
Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche
Nel corso del terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato da AGID, Carmelo Piancaldini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato il contenuto di una risoluzione di prossima pubblicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate indica come unico termine di conservazione dei documenti fiscali quello coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Considerato lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e reddituali, la Direzione normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per uniformità e semplicità, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’art. 4 del DL 193/2016, nel modificare l’art. 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SID e che sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’incontro, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione. Ciò significa - osservano gli Autori - che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego