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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche   Data : 06/04/2017
Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche
Nel corso del terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato da AGID, Carmelo Piancaldini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato il contenuto di una risoluzione di prossima pubblicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate indica come unico termine di conservazione dei documenti fiscali quello coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Considerato lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e reddituali, la Direzione normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per uniformità e semplicità, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’art. 4 del DL 193/2016, nel modificare l’art. 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SID e che sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’incontro, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione. Ciò significa - osservano gli Autori - che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego