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Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego

Records 2081 to 2090 of 2397
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Titolo: Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche   Data : 06/04/2017
Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche
Nel corso del terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato da AGID, Carmelo Piancaldini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato il contenuto di una risoluzione di prossima pubblicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate indica come unico termine di conservazione dei documenti fiscali quello coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Considerato lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e reddituali, la Direzione normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per uniformità e semplicità, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’art. 4 del DL 193/2016, nel modificare l’art. 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SID e che sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’incontro, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione. Ciò significa - osservano gli Autori - che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego