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29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego

Records 2251 to 2260 of 2397
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Titolo: Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche   Data : 06/04/2017
Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche
Nel corso del terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato da AGID, Carmelo Piancaldini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato il contenuto di una risoluzione di prossima pubblicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate indica come unico termine di conservazione dei documenti fiscali quello coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Considerato lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e reddituali, la Direzione normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per uniformità e semplicità, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’art. 4 del DL 193/2016, nel modificare l’art. 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SID e che sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’incontro, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione. Ciò significa - osservano gli Autori - che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego