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22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
03/09/2014 Testo sulle locazioni news S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
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01/02/2016 Trasmissione delle spese sanitarie – Pubblicate alcune FAQ S.M.Perego
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Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche   Data : 06/04/2017
Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche
Nel corso del terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato da AGID, Carmelo Piancaldini, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha anticipato il contenuto di una risoluzione di prossima pubblicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate indica come unico termine di conservazione dei documenti fiscali quello coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Considerato lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e reddituali, la Direzione normativa dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, per uniformità e semplicità, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’art. 4 del DL 193/2016, nel modificare l’art. 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SID e che sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’incontro, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione. Ciò significa - osservano gli Autori - che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego