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17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
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18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

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Titolo: Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti   Data : 06/04/2017
Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti
Con la risposta all’interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, la DRE Veneto ha precisato che il contribuente che abbia applicato ininterrottamente il regime di vantaggio, di cui al DL 98/2011, dal 2013 al 2016 e continui a possedere i requisiti previsti per tale regime “non può, per l’anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013”. Dalla risposta si evince che il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario era circoscritto ai seguenti anni:
- al 2015, rispetto al quale il passaggio era espressamente consentito dall’art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
- al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016 e 12/2016).
Al di fuori di tali casi, il passaggio al regime forfetario potrebbe avvenire solo a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d’accesso.
Fonte: Interpello DRE Veneto 29.3.2017 n. 907-10/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Per i minimi quinquennio obbligatorio per il passaggio al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego