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05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti   Data : 06/04/2017
Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti
Con la risposta all’interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, la DRE Veneto ha precisato che il contribuente che abbia applicato ininterrottamente il regime di vantaggio, di cui al DL 98/2011, dal 2013 al 2016 e continui a possedere i requisiti previsti per tale regime “non può, per l’anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013”. Dalla risposta si evince che il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario era circoscritto ai seguenti anni:
- al 2015, rispetto al quale il passaggio era espressamente consentito dall’art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
- al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016 e 12/2016).
Al di fuori di tali casi, il passaggio al regime forfetario potrebbe avvenire solo a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d’accesso.
Fonte: Interpello DRE Veneto 29.3.2017 n. 907-10/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Per i minimi quinquennio obbligatorio per il passaggio al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego