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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti   Data : 07/04/2017
Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti
La corposa circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 analizza le peculiarità della disposizione relativa all'iper-ammortamento (art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- considerando che dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente rilevano in maniera autonoma ai fini dell'iper-ammortamento, tali beni possono beneficiare della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping;
- a differenza del super-ammortamento, per iniziare a fruire della maggiorazione del 150% è richiesta non solo l'entrata in funzione del bene, ma anche l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di cui all'allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150% non può cumularsi con il super-ammortamento, in quanto l'interconnessione determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40% al 150%) e non il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2017 - "Iper-ammortamento anche per ammodernare beni già esistenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego