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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti   Data : 07/04/2017
Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti
La corposa circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 analizza le peculiarità della disposizione relativa all'iper-ammortamento (art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- considerando che dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente rilevano in maniera autonoma ai fini dell'iper-ammortamento, tali beni possono beneficiare della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping;
- a differenza del super-ammortamento, per iniziare a fruire della maggiorazione del 150% è richiesta non solo l'entrata in funzione del bene, ma anche l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di cui all'allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150% non può cumularsi con il super-ammortamento, in quanto l'interconnessione determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40% al 150%) e non il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2017 - "Iper-ammortamento anche per ammodernare beni già esistenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego