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26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

Records 351 to 360 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti   Data : 07/04/2017
Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti
La corposa circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 analizza le peculiarità della disposizione relativa all'iper-ammortamento (art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- considerando che dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente rilevano in maniera autonoma ai fini dell'iper-ammortamento, tali beni possono beneficiare della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping;
- a differenza del super-ammortamento, per iniziare a fruire della maggiorazione del 150% è richiesta non solo l'entrata in funzione del bene, ma anche l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di cui all'allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150% non può cumularsi con il super-ammortamento, in quanto l'interconnessione determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40% al 150%) e non il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2017 - "Iper-ammortamento anche per ammodernare beni già esistenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego