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Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti   Data : 07/04/2017
Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti
La corposa circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 analizza le peculiarità della disposizione relativa all'iper-ammortamento (art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- considerando che dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente rilevano in maniera autonoma ai fini dell'iper-ammortamento, tali beni possono beneficiare della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping;
- a differenza del super-ammortamento, per iniziare a fruire della maggiorazione del 150% è richiesta non solo l'entrata in funzione del bene, ma anche l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di cui all'allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150% non può cumularsi con il super-ammortamento, in quanto l'interconnessione determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40% al 150%) e non il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2017 - "Iper-ammortamento anche per ammodernare beni già esistenti" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego