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31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
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Titolo: Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro   Data : 07/04/2017
Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro
Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2017 n. 68495, è stata prevista l'esclusione dagli obblighi di comunicazione nello "spesometro" per l'anno 2016 in favore:
- delle amministrazioni pubbliche ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009, nonché delle amministrazioni autonome;
- dei commercianti al minuto e degli altri soggetti ex art. 22 del DPR 633/72, relativamente alle sole operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
- delle agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter del DPR 633/72, relativamente alle sole operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.
Il descritto provvedimento era stato annunciato con comunicato stampa Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 68.
Rispetto al contenuto del comunicato stampa, rimane da verificare la compilazione del modello polivalente per le operazioni con controparti "black list". In assenza di un documento di prassi sul punto, si ritiene che le suddette operazioni rientrino nella compilazione dello "spesometro" in qualità di ordinarie operazioni con soggetti non residenti, fatte salve le specifiche esclusioni previste, ad esempio, per esportazioni, importazioni e transazioni rilevate nei modelli INTRASTAT.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2017 n. 68495 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2017 - "Ufficiali gli esoneri da spesometro per agenzie di viaggio e commercianti al minuto" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego