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09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
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09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
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Titolo: La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva   Data : 10/04/2017
La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7.4.2017 n. 68, ha precisato che non può ritenersi in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso una depenalizzazione, nonostante la previsione di tale confisca, sia in concreto più favorevole di quello applicabile in base alla pena precedentemente comminata, non vi sono ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto.
La questione di legittimità costituzionale attiene agli artt. 187-sexies del DLgs. 58/1998 e 9 co. 6 della L. 62/2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 62/2005, che le ha depenalizzate; ed era stata sollevata con riferimento agli artt. 25 co. 2 e 117 Cost. (quest’ultimo con riferimento all’art. 7 CEDU).
In particolare:
- l’art. 187-sexies del DLgs. 58/1998, come introdotto dalla stessa L. 62/2005, prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo del relativo Capo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca per equivalente;
- l’art. 9 co. 6 della L. 62/2005 aggiunge che il regime di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della L. 62/2005, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito.
Fonte: Corte Cost. 7.4.2017 n. 68 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2017 - "Confisca per equivalente anche retroattiva" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego