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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva   Data : 10/04/2017
La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7.4.2017 n. 68, ha precisato che non può ritenersi in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso una depenalizzazione, nonostante la previsione di tale confisca, sia in concreto più favorevole di quello applicabile in base alla pena precedentemente comminata, non vi sono ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto.
La questione di legittimità costituzionale attiene agli artt. 187-sexies del DLgs. 58/1998 e 9 co. 6 della L. 62/2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 62/2005, che le ha depenalizzate; ed era stata sollevata con riferimento agli artt. 25 co. 2 e 117 Cost. (quest’ultimo con riferimento all’art. 7 CEDU).
In particolare:
- l’art. 187-sexies del DLgs. 58/1998, come introdotto dalla stessa L. 62/2005, prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo del relativo Capo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca per equivalente;
- l’art. 9 co. 6 della L. 62/2005 aggiunge che il regime di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della L. 62/2005, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito.
Fonte: Corte Cost. 7.4.2017 n. 68 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2017 - "Confisca per equivalente anche retroattiva" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego