Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
28/04/2015 Fatturazione elettronica - Alcune novità contenute nello schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri news S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
04/03/2015 SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L’ITALIA E IL LIECHTENSTEIN - Conti correnti in bianco news S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
05/03/2015 SPESOMETRO 2015 - Trasmissione telematica news S.M.Perego
05/03/2015 Novità Intrastat 2015 news S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva   Data : 10/04/2017
La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7.4.2017 n. 68, ha precisato che non può ritenersi in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso una depenalizzazione, nonostante la previsione di tale confisca, sia in concreto più favorevole di quello applicabile in base alla pena precedentemente comminata, non vi sono ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto.
La questione di legittimità costituzionale attiene agli artt. 187-sexies del DLgs. 58/1998 e 9 co. 6 della L. 62/2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 62/2005, che le ha depenalizzate; ed era stata sollevata con riferimento agli artt. 25 co. 2 e 117 Cost. (quest’ultimo con riferimento all’art. 7 CEDU).
In particolare:
- l’art. 187-sexies del DLgs. 58/1998, come introdotto dalla stessa L. 62/2005, prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo del relativo Capo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca per equivalente;
- l’art. 9 co. 6 della L. 62/2005 aggiunge che il regime di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della L. 62/2005, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito.
Fonte: Corte Cost. 7.4.2017 n. 68 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2017 - "Confisca per equivalente anche retroattiva" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego