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24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
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05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
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28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

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Titolo: La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva   Data : 10/04/2017
La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva
La Corte Costituzionale, nella sentenza 7.4.2017 n. 68, ha precisato che non può ritenersi in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso una depenalizzazione, nonostante la previsione di tale confisca, sia in concreto più favorevole di quello applicabile in base alla pena precedentemente comminata, non vi sono ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto.
La questione di legittimità costituzionale attiene agli artt. 187-sexies del DLgs. 58/1998 e 9 co. 6 della L. 62/2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 62/2005, che le ha depenalizzate; ed era stata sollevata con riferimento agli artt. 25 co. 2 e 117 Cost. (quest’ultimo con riferimento all’art. 7 CEDU).
In particolare:
- l’art. 187-sexies del DLgs. 58/1998, come introdotto dalla stessa L. 62/2005, prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo del relativo Capo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca per equivalente;
- l’art. 9 co. 6 della L. 62/2005 aggiunge che il regime di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della L. 62/2005, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito.
Fonte: Corte Cost. 7.4.2017 n. 68 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2017 - "Confisca per equivalente anche retroattiva" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego