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16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego

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Titolo: Contratti di locazione transitori solo a canone concordato   Data : 10/04/2017
Contratti di locazione transitori solo a canone concordato
Nei primi due paragrafi della circ. 7.4.2017 n. 8, l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni chiarimenti resi, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, nel corso di Telefisco 2017.
In particolare, i chiarimenti concernono:
- il campo di applicazione oggettivo dell'aliquota agevolata del 10%;
- la proroga del contratto di locazione.
Per quanto concerne l'aliquota del 10%, l'Agenzia chiarisce che tutte le locazioni a uso transitorio, di cui all'art. 5 della L. 431/98, sono ammesse al beneficio dell'aliquota ridotta in esame, purché si tratti di locazioni a canone concordato relative ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha confermato l'applicazione retroattiva dell'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016), secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell'opzione per l'imposizione sostitutiva esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di esercizio dell'opzione (effettuando i versamenti e dichiarando il reddito nel relativo quadro della dichiarazione). La novità trova, quindi, applicazione anche ai contratti non prorogati prima dell'entrata in vigore della citata norma.
Si ricorda, infine, che, in caso di mancata comunicazione della proroga, resta però applicabile la sanzione (100,00 euro o 50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Cedolare secca per tutti i contratti transitori a canone concordato" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego