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12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

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Titolo: Contratti di locazione transitori solo a canone concordato   Data : 10/04/2017
Contratti di locazione transitori solo a canone concordato
Nei primi due paragrafi della circ. 7.4.2017 n. 8, l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni chiarimenti resi, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, nel corso di Telefisco 2017.
In particolare, i chiarimenti concernono:
- il campo di applicazione oggettivo dell'aliquota agevolata del 10%;
- la proroga del contratto di locazione.
Per quanto concerne l'aliquota del 10%, l'Agenzia chiarisce che tutte le locazioni a uso transitorio, di cui all'art. 5 della L. 431/98, sono ammesse al beneficio dell'aliquota ridotta in esame, purché si tratti di locazioni a canone concordato relative ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha confermato l'applicazione retroattiva dell'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016), secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell'opzione per l'imposizione sostitutiva esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di esercizio dell'opzione (effettuando i versamenti e dichiarando il reddito nel relativo quadro della dichiarazione). La novità trova, quindi, applicazione anche ai contratti non prorogati prima dell'entrata in vigore della citata norma.
Si ricorda, infine, che, in caso di mancata comunicazione della proroga, resta però applicabile la sanzione (100,00 euro o 50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Cedolare secca per tutti i contratti transitori a canone concordato" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego