Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Contratti di locazione transitori solo a canone concordato   Data : 10/04/2017
Contratti di locazione transitori solo a canone concordato
Nei primi due paragrafi della circ. 7.4.2017 n. 8, l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni chiarimenti resi, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, nel corso di Telefisco 2017.
In particolare, i chiarimenti concernono:
- il campo di applicazione oggettivo dell'aliquota agevolata del 10%;
- la proroga del contratto di locazione.
Per quanto concerne l'aliquota del 10%, l'Agenzia chiarisce che tutte le locazioni a uso transitorio, di cui all'art. 5 della L. 431/98, sono ammesse al beneficio dell'aliquota ridotta in esame, purché si tratti di locazioni a canone concordato relative ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha confermato l'applicazione retroattiva dell'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016), secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell'opzione per l'imposizione sostitutiva esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di esercizio dell'opzione (effettuando i versamenti e dichiarando il reddito nel relativo quadro della dichiarazione). La novità trova, quindi, applicazione anche ai contratti non prorogati prima dell'entrata in vigore della citata norma.
Si ricorda, infine, che, in caso di mancata comunicazione della proroga, resta però applicabile la sanzione (100,00 euro o 50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Cedolare secca per tutti i contratti transitori a canone concordato" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego